Toghe in politica, ecco le nuove regole. Più limiti, il Csm decide su Emiliano Nuove regole per i magistrati che scendono in politica. Più limiti sull'accesso. E il Csm decide sul caso di Emiliano Toghe in politica, ecco le nuove regole. Più limiti, il Cs
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Nuove regole per i magistrati che scendono in politica. Più limiti sull'accesso. E il Csm decide sul caso di Emiliano
Affaritaliani 20.3.2017
GIUSTIZIA: NUOVE REGOLE PER TOGHE IN POLITICA, LA CAMERA CI RIPROVA
Nuove regole per i magistrati che scendono in politica. Se ne torna a discutere alla Camera, a tre anni dalla prima approvazione del testo al Senato. Dal marzo 2014, il provvedimento è rimasto congelato a Montecitorio, tra le commissioni Giustizia e Affari Costituzionali, ma ora - grazie all'intesa tra maggioranza e opposizione - la pdl rientra domani in aula, profondamente modificata dal lavoro delle commissioni rispetto alla prima versione approvata a palazzo Madama. Di conseguenza il testo, una volta uscito dalla Camera, dovrà tornare al Senato per la terza lettura. Elemento cardine del ddl è il divieto di candidabilità al Parlamento europeo, a deputato o senatore, presidente e consigliere regionale, provinciale per tutti i magistrati - siano essi ordinari, contabili, amministrativi o militari - che nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura abbiano prestato servizio nelle sedi o negli uffici giudiziari con competenze riferite in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale. Lo stesso criterio si applica al candidato-sindaco, consigliere comunale, circoscrizionale. La legge vieta anche di assumere l'incarico di assessore comunale, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui il magistrato ha prestato servizio nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico.
Le norme principali e le novita' introdotte contenute nella proposta di legge:
- CANDIDABILITA' DEI MAGISTRATI: I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Idem per i magistrati che si candidano alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano, di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale. Non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura. Le disposizioni non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari da almeno due anni.
- ASPETTATIVA PER INCARICHI DI GOVERNO E DI ASSESSORE: I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa. L'aspettativa e' obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilita' di cumulo con l'indennita' corrisposta in ragione della carica. E' comunque fatta salva la possibilita' di optare per la corresponsione della sola indennita' di carica. Il periodo trascorso in aspettativa e' computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianita' di servizio
DICHIARAZIONE DI NON ESSERE INCANDIDABILE: La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilita'.
- MAGISTRATI NON ELETTI: I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati (cosi' per quelli candidati a cariche in enti locali), sono ricollocati nel ruolo di provenienza ma nei due anni successivi alla data delle elezioni non possono esercitare le funzioni inquirenti, ne' essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura. I magistrati gia' in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare di appello, nonche' presso le rispettive procure generali possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati gia' in servizio presso la procura nazionale Antimafia possono essere ricollocati presso la procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimita'.
-RICOLLOCAMENTO MAGISTRATI AL TERMINE DEL MANDATO: alla cessazione del mandato e su loro richiesta, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento obbligatorio, sono tenuti ad optare per essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui e' compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi. In ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio. I magistrati gia' in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello nonche' presso le rispettive procure generali, e presso la procura nazionale Antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Infine, possono essere inquadrati presso l'Avvocatura dello Stato o al ministero della Giustizia o essere collocati a riposo.
- SANZIONI DISCIPLINARI: per il magistrato che viola la normativa e' prevista una sanzione non inferiore alla perdita di anzianita' per anni due.
Nel frattempo si attende il pronunciamento del Csm sul caso Emiliano, iscritto al Pd mentre è in aspettativa.