L'istanza del contribuente elimina il debito con Equitalia: nuova sentenza

E’ questo il principio sancito da una nuova sentenza del Tribunale di Salerno

Di Avv. Matteo Sances, 7 marzo 2016 - Affaritaliani

Una semplice dichiarazione del contribuente sospende immediatamente la riscossione di Equitalia. Il concessionario, poi, è tenuto ad inoltrare la medesima dichiarazione all’Ente creditore competente (ad esempio l’Inps per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, la Prefettura o i comuni per le sanzioni amministrative, ecc…) e in caso mancata risposta di quest’ultimo entro 220 giorni  le pretese sono definitivamente annullate.

 

E’ questo il principio sancito da una nuova sentenza del Tribunale di Salerno che, ripercorrendo le stesse argomentazioni già espresse nei mesi scorsi dalle Commissioni tributarie di Lecce e Milano (sentenze peraltro già commentate), ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso un atto di pignoramento di Equitalia nei suoi confronti (sentenza n.603/2016 del Tribunale di Salerno liberamente visibile su www.studiolegalesances.it - sezione Documenti).

Secondo il giudice campano, infatti, “fondata è l’eccezione in base alla quale l’efficacia dei ruoli posti a fondamento del pignoramento sarebbe sospesa ex lege avendo” - il ricorrente - “provveduto, con dichiarazione ex art.1 comma 538 l. 228/2012 notificata in data 11/02/2013, a far valere la prescrizione dei crediti per cui si procedeva senza ricevere alcuna risposta dall’agente della riscossione”.

Nel caso specifico, il ricorrente, dopo aver ricevuto la notifica di un’intimazione di pagamento, aveva inviato ad Equitalia una dichiarazione (ai sensi dell’art.1 comma 538 della legge n.228/2012) con la quale eccepiva la prescrizione delle pretese. A seguito di ciò, il concessionario della riscossione, invece che arrestare la sua attività per verificare quanto dichiarato dal contribuente, provvedeva a notificare al ricorrente l’atto di pignoramento dei crediti presso terzi.

Secondo il Tribunale “a seguito della presentazione da parte del contribuente in data 11/02/2013 dell’istanza prevista dalla normativa sopra richiamata, l’Ente della riscossione non poteva procedere con le forme della riscossione esattoriale di cui all’art.72 bis D.P.R. n.602/73 … essendo tenuto a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore “. L’attività dell’agente per la riscossione, quindi, andava arrestata fino alla verifica di quanto dichiarato dal debitore, al quale, inoltre, deve essere comunicato l’esito della stessa.

Infine, il Tribunale di Salerno sancisce che “il comma 539 detta la procedura per la definizione dell’istanza del contribuente, la quale è, in buona sostanza, la seguente: il concessionario invia la dichiarazione del debitore all’ente creditore, il quale entro sessanta giorni provvede a trasmettere al concessionario ed al debitore l’esito dell’esame della documentazione ricevuta...Trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato autonomamente discaricato dai relativi ruoli”.

Alla luce di quanto sopra, ci si augura vivamente che il concessionario della riscossione possa considerare con maggiore attenzione le istanze del contribuente, in modo da evitare casi come questo dove appunto le prescrizione delle somme si sarebbe potuta accertare senza costringere il contribuente a intraprendere dispendiose azioni legali.

Avv. Matteo Sances

Dott. Hiroshi Pisanello

www.centrostudisances.it

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