Caro Renzi, una parola sola: giustizia. Una lectio magistralis
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Il procuratore aggiunto di Venezia sull’inefficienza dell’apparato giudiziario, la sua vetustà culturale e altro
di Carlo Nordio | 06 Marzo 2016 ore 06:15
Come una buona ragione – secondo l’insegnamento di William Shakespeare – deve sempre cedere a una ragione migliore, così una priorità deve sempre cedere a una priorità più prioritaria. Di conseguenza, quantunque il governo abbia sempre indicato come urgente e indifferibile la riforma della giustizia, di fronte alle urgenze più urgenti come il terrorismo, il salvataggio delle banche, i dissidi con la Merkel e le unioni civili, anche la giustizia può aspettare. “So let it be”. Dunque, aspettiamo. Due problemi da segnalare senza indugi sono l’inefficienza dell’apparato e la sua vetustà culturale.
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L’inefficienza, cioè la lentezza dei processi, è notoriamente la malattia endemica del sistema. Da essa dipendono quasi tutte le altre patologie, come l’abuso della carcerazione preventiva, l’incertezza della pena, e più in generale l’esasperata sfiducia del cittadino nella giustizia: una sentenza che costringa il debitore a pagare con dieci anni di ritardo è comunque una sentenza sbagliata. La risposta governativa a questa emergenza è stata la rottamazione di centinaia di magistrati ultrasettantenni, con la conseguente temporanea paralisi degli uffici giudiziari. Per di più il provvedimento è stato adottato oltre un anno fa con un decreto legge, necessario e urgente, che tanto urgente non doveva essere, visto che la sua operatività è stata prorogata due volte. Questa, e altre incongruenze, lo hanno esposto a una solenne bocciatura del Consiglio di Stato, e probabilmente lo esporranno a quella, più radicale e devastante, della Corte Costituzionale.
La vetustà culturale. Il nostro codice penale è datato 1930, e reca la firma di Mussolini e di Vittorio Emanuele. E’ ovvio che su certi princìpi, come la disponibilità del diritto alla vita, la legittima difesa ecc. è incompatibile con una moderna visione liberale. Per di più è appesantito da centinaia di norme speciali, spesso assurde, inutili e incomprensibili, che rendono l’intero sistema un indovinello dentro un enigma avvolto in un mistero. Malgrado la quasi totalità degli operatori – magistrati, docenti universitari, avvocati – siano concordi nella necessità di una semplificazione e di un’armonizzazione sistematica, si continua a intervenire con leggine ad hoc, generalmente ispirate dall’emotività di eventi contingenti, come il femminicidio, l’omicidio stradale o i vari reati economici. Quanto al codice di procedura penale, esso sta anche peggio. Benché firmato da una medaglia d’oro della Resistenza, è già stato snaturato e demolito più del suo fratello firmato da Mussolini. Basta sfogliarne il testo per notare un’inquietante preponderanza degli articoli in corsivo, che rappresentano interpretazioni, soppressioni, integrazioni, modificazioni e sostituzioni intervenute in questi 25 anni. Con due codici così non c’è da stupirsi che la giustizia sia impantanata.
Legittima difesa e Codice penale
Torniamo al Codice penale. Dopo quasi 70 anni di Costituzione repubblicana questo può sembrare un paradosso, eppure è così: il codice del 1930 è ancora pienamente in vigore. E dall’ideologia fascista, che ne costituisce il connotato culturale, derivano conseguenze pratiche importanti: per esempio che chi si difende in casa da un’aggressione ingiusta è sempre e comunque sottoposto a un’indagine. Questo naturalmente non significa che venga arrestato, processato e condannato. Al contrario, la stragrande maggioranza dei casi si conclude con un’archiviazione. Ma nel frattempo l’aggredito ha perso soldi, tempo e tranquillità, e forse anche fiducia nello Stato.
La ragione per la quale l’indagine è obbligatoria è la seguente: nell’impostazione sistematica del codice mussoliniano l’aggredito che si difenda commette materialmente un reato. Tuttavia non è punibile se rispetta due limiti: la proporzione (non si può sparare a chi ruba una gallina) e l’attualità del pericolo (non si può andare a cercare il ladro a casa sua). Compito del magistrato è verificare il rispetto di questi limiti, e per far questo deve iscrivere la vittima dell’aggressione nel registro degli indagati. Un atto dovuto a garanzia della sua difesa, che però, nello sfacelo del nostro sistema processuale, è diventato un famigerato libello di condanna anticipata. Messa così, la legge non è del tutto irragionevole: è ovvio che non si può sparare alle spalle di chi scappa con un pennuto, né tantomeno farsi in seguito giustizia da sé. Il fatto è che lo sfortunato che si trovi di notte un intruso in casa non può sapere se costui miri alla biancheria o a rapirgli il bambino. E se, reagendo per paura, spara e ammazza il ladro, non lo fa per sostituirsi al giudice come un eroe del Far-West, ma per evitare un danno che potrebbe essere irreparabile e doloroso. Un danno, si noti, che lo Stato non ha saputo impedire. L’impostazione fascista del codice impone di inquisire chi si difende perché pone la questione così: fin dove l’aggredito ha diritto di reagire? E risponde come sopra: nei limiti della proporzione e dell’attualità, da accertarsi nell’indagine penale. Di conseguenza, finché questa impostazione rimarrà, le cose resteranno come sono: infatti l’articolo 52 sulla legittima difesa era stato cambiato nel 2006 dal governo di centrodestra, senza il risultato sperato: non si può cambiare un edificio mutandone un mattone. L’impostazione liberale di un codice nuovo dovrebbe invece essere diversa. Lo Stato è un contraente paritario con il cittadino, che gli cede l’autodifesa dei propri diritti naturali (l’incolumità e la proprietà) pretendendone in cambio la tutela. Questa devoluzione non è incondizionata e irreversibile. Non è una cambiale in bianco. E se lo Stato è inadempiente, la persona ha il diritto di riprenderseli. Così inquadrato il problema, l’intero procedere logico cambia registro. Non più i limiti imposti dallo Stato all’individuo, ma quelli imposti dal cittadino allo Stato. Non più il quesito iniziale, “fin dove l’aggredito può reagire?”, ma quello simmetrico: “Fin dove lo Stato può sanzionare?”. Per essere ancora più chiari: che diritto ha lo Stato di punire la reazione a un crimine che lui stesso, lo Stato, non è riuscito a impedire? La scelta della soluzione è solo politica e soprattutto culturale.
Responsabilità civile
Da molti anni un altro tema largamente dibattuto è quello della responsabilità civile dei magistrati. Il problema è serio perché l’Italia è l’unico paese al mondo in cui esista un potere senza responsabilità. Prendiamo il pubblico ministero. E’ il capo della polizia giudiziaria, quindi dirige le indagini con una discrezionalità che può sconfinare nell’arbitrio, conferendogli attribuzioni impensabili. Ad esempio, solo spedendo un’informazione di garanzia, può condizionare la vita politica di un parlamentare, di un governo e magari di una legislatura. Una simile forza dovrebbe essere bilanciata da una responsabilità equivalente; negli Stati Uniti, ad esempio, è controllata dalla volontà popolare, perché il District Attorney viene eletto dai cittadini. Invece da noi il Pm gode delle stesse garanzie di indipendenza e autonomia del giudice, e quindi non risponde a nessuno. Può imbastire processi lunghi, costosi e fantasiosi. Alla fine dirà che l’azione penale è obbligatoria, e che ha solo fatto il suo dovere. Se dal pubblico ministero passiamo al giudice, il problema è anche più serio. L’Italia è l’unico paese con un processo accusatorio dove un cittadino assolto possa essere riprocessato e condannato in una sequenza infinita. I casi sono noti, e sarebbe doloroso farne i nomi. Questa è una follia logica, perché se la condanna può intervenire solo quando le prove a carico resistono a ogni ragionevole dubbio, bisognerebbe ammettere che i magistrati che avevano assolto erano degli imbecilli. A parte questo, in una simile catena di sentenze, che negli anni hanno coinvolto decine di magistrati, chi avrà sbagliato e chi no? Difficile dirlo. Ancor più difficile distinguere tra responsabilità dei giudici togati e di quelli popolari, che, in corte d’assise, hanno gli stessi poteri dei primi. Faremo causa anche a loro? Chissà. Di fronte a problemi così complessi, governo e parlamento hanno risposto in modo emotivo. Condizionati dallo slogan del “chi sbaglia paga”, invece di incidere sulle cause degli errori giudiziari – come ad esempio l’irresponsabile potere dei pubblici ministeri – hanno preferito agire sull’effetto intimidatorio delle sanzioni, privilegiando peraltro quelle pecuniarie. Scelta inutile, perché ci penserà l’assicurazione; e irragionevole, perché la toga inetta o ignorante non va multata, va destituita. L’aspetto più singolare di questa vicenda è stata tuttavia la reazione dei magistrati.Alcuni hanno minacciato lo sciopero, altri forme più blande di protesta, tutti hanno, apparentemente, mugugnato. Alla fine non è successo nulla, salvo il rinvio alla Consulta della parte più ambigua della legge: quella che appunto consente, o pare consentire, di far causa allo Stato (e quindi al giudice) prima che la causa sia definitivamente conclusa, con l’effetto automatico di paralizzare i processi. Perché il magistrato denunciato si potrà astenere, passando il fascicolo al collega, e questo a un altro, e così per l’eternità. (…)
Intercettazioni
Nell’ultimo ventennio, si è più volte tentata la modifica della disciplina sulle intercettazioni telefoniche, in conseguenza di indebite pubblicazioni di intercettazioni private non rilevanti ai fini delle indagini. All’inizio di quest’anno, alcune Procure hanno definito alcune linee guida nella gestione delle intercettazioni e questa può sembrare, e in parte è, una buona notizia. Perché finalmente si è capito che l’articolo 15 della “Costituzione più bella del mondo”, che santifica il precetto di inviolabilità delle conversazioni private, era andato, da tempo, a farsi benedire. Ma la buona notizia si ferma qui, per i seguenti motivi.
Primo. Se siamo arrivati a questo saccheggio del diritto alla privacy, la colpa non è tanto del legislatore, quanto della stessa magistratura. La legge c’è, ed è chiarissima. L’art. 268 6° comma del codice di procedura penale dispone infatti che le registrazioni e le comunicazioni possono essere utilizzate dopo la loro trascrizione nella forma della perizia, sentite le parti, se ne fanno richiesta. E invece, con una discutibile propensione accusatoria, la nostra giurisprudenza si è compiaciuta di interpretare la norma in modo opposto, e i brogliacci della polizia sono finiti, transitando attraverso le richieste del Pm e le ordinanze del Gip, su tutti i giornali. Così è stata vulnerata non solo la tutela della riservatezza, ma anche l’affidabilità della prova. (…)
Secondo. Queste direttive non sono solo disomogenee ma valgono, ammesso che valgano, per i soli uffici di appartenenza. Quindi basterà varcare il ruscello di confine tra una provincia e un’altra per avere discipline differenti su una materia così delicata. (…).Tale incertezza del diritto confonderà ancor di più il povero cittadino, già convinto che la giustizia sia una sorta di aleatoria superstizione.
Terzo. Tecnicamente, è irragionevole devolvere alla sola Polizia, o al solo procuratore, la decisione di quanto in una conversazione è rilevante o no. Educato dal salutare precetto di Richelieu – “datemi una lettera e una forbice e farò impiccare l’autore” – il legislatore dovrà pur consentire ai difensori l’ascolto delle conversazioni nella loro integralità. Perché se parlo di polvere bianca, e poi aggiungo che mi ha attenuato l’acidità gastrica, l’ambiguità della prima frase è eliminata dalla spiegazione della seconda, e quella che poteva sembrare cocaina si è rivelata bicarbonato. Ma così le persone che avranno accesso alle registrazioni resteranno numerose, come resteranno le possibilità di divulgazioni illecite e le difficoltà di individuarne l’autore. Esattamente come accade ora. Infine, e più grave, questa pur meritoria uscita dei procuratori è sintomatica dell’incapacità della politica di portare a buon fine le sue stesse iniziative, ogniqualvolta si deve riformare questa sgangheratissima giustizia. (…) Ogni buon proposito della politica si è mitigato, e alla fine si è spento come la candela di Macbeth, davanti alle critiche di una magistratura rigorosa. Magari la stessa che oggi, finalmente, si sostituisce alla sua inerzia colpevole.
*Pubblichiamo ampi stralci di alcune riflessioni che oggi il Procuratore aggiunto di Venezia presenterà nella sua lectio magistralis (“Una parola sola: giustizia”) in occasione di Lex Fest, kermesse sul diritto che si tiene a Cividale del Friuli (Ud), organizzata dal team di comunicazione strategica “Spin”
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