Tassa sui rifiuti: nuova e maggiore
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Vediamo se i consiglieri comunali coneglianesi prenderanno la iniziativa
comune di mettere in discussione l’attuale assetto amministrativo-organizzativo della filiera che raccoglie i rifiuti e che costa un patrimonio ai cittadini. Altro che abolizione dei posteggi riservati! (Opact) Dal 2013 ci sarà un nuovo balzello nella fiscalità comunale. Dal prossimo anno, infatti, i comuni dovranno gestire un nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi che verrà a sostituire i vari regimi di prelievo che attualmente amministrano gli enti locali per il servizio di smaltimento dei rifiuti, a seconda delle scelte da loro effettuate, vale a dire Tarsu, Tia1 e Tia2. L’applicazione della Tares non è però condizionata dall’emanazione del regolamento attuativo, che dovrebbe essere adottato entro il prossimo 31 ottobre. Oltre al tributo sui rifiuti i contribuenti dovranno sborsare un’ulteriore somma, a titolo di maggiorazione, per i servizi indivisibili prestati dall’amministrazione comunale e rapportata alle dimensioni dell’immobile posseduto o occupato. L’articolo 14 del dl “salva Italia” (201/2011) istituisce in tutti i comuni una nuova tassa a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Nel contempo sono abrogati tutti i tributi sui rifiuti vigenti, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex Eca). Viene invece mantenuto in vita il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, dovuto nella percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della tassa, esclusa la maggiorazione.
La norma prevede l’emanazione, entro il 31 ottobre 2012, del regolamento che dovrà definire i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la quantificazione della tariffa. Tuttavia, fino alla data di applicazione del nuovo regolamento, prevista dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore, i comuni devono deliberare la tariffa facendo riferimento alle disposizioni contenute nel Dpr 158/1999, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa “Ronchi”. Stando così le cose, gli enti devono organizzarsi da subito per gestire il nuovo regime di prelievo e fino all’approvazione del nuovo regolamento saranno tenuti a applicare il metodo normalizzato. In realtà, non si capisce il senso di questa previsione. Non ha alcun senso imporre ai comuni di gestire dal prossimo anno la Tares, anche nel caso in cui non verrà emanato il regolamento entro il 31 ottobre. Alle amministrazioni che fino ad oggi hanno applicato la Tarsu viene imposto di redigere un piano finanziario e di cambiare le regole di determinazione del tributo solo per un breve periodo, con ulteriori costi che ricadranno sui contribuenti. Sarebbe più saggio far partire la Tares solo quando verrà varato il relativo regolamento di attuazione.
Una novità importante rispetto alla disciplina vigente è rappresentata dall’introduzione di una maggiorazione da applicare alla tariffa, fissata nella misura di 0,30 euro al metro quadrato, che è rapportata alle dimensioni dell’unità immobiliare. Il gettito di questa addizionale è destinato a coprire i costi relativi a servizi indivisibili. Quindi, il tributo non è collegato a una specifica attività prestata dall’ente pubblico. I comuni, inoltre, con deliberazione consiliare possono aumentare la maggiorazione fino a 0,40 euro al metro quadrato. L’aumento può essere differenziato in relazione al tipo di immobile e alla sua ubicazione.
La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall’uso a cui sono adibiti. Sono escluse dal prelievo solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano occupate in via esclusiva. Dunque, sono assoggettate a tassazione anche le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, senza alcuna forma di riduzione. Queste aree erano escluse dal prelievo nell’ambito della disciplina sia della Tarsu (decreto legislativo 507/1993) che della Tariffa Ronchi (decreto legislativo 22/1997). Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune locali e aree. Rispetto al regime attuale, la nuova normativa introduce il criterio della prevalenza, vale a dire il tributo va pagato al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. Opact, 24.9.2012