Ragioni liberiste per non estendere il Jobs Act agli statali
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Ascoltata la puntata di ieri di "Oikonomia", rubrichina settimanale di Radio Radicale il cui testo ripubblico regolarmente anche su questo blog,
Rocco Todero ha segnalato al Foglio alcune sue interessanti riflessioni in materia di Jobs Act e Pubblica amministrazione. Come si dice in questi casi, riceviamo e molto volentieri pubblichiamo! (mvlp) di Rocco Todero | 30 Dicembre 2014 ore 11:59
Non voglio discutere del fatto se il diritto positivo implichi oggi l’estensione necessaria del Jobs act anche ai dipendenti della Pubblica amministrazione, ma delle differenze oggettive che esistono fra il settore privato ed il settore pubblico che consiglierebbero di distinguere la disciplina dei licenziamenti individuali nei due ambiti.
Se non abbiamo letto male, il testo del Jobs act è tale da escludere la reintegra del lavoratore anche nei casi in cui il licenziamento dovesse risultare in definitiva non assistito né da giusta causa, né da giustificato motivo oggettivo. In sostanza il datore di lavoro privato potrebbe anche recedere adducendo motivazioni non veritiere e ciò nonostante (esclusa la discriminazione s’intende) il rapporto contrattuale di lavoro finirebbe per essere risolto definitivamente. Al di la del tentativo, da parte di alcuni, di affermare che l’indennizzo conseguente al licenziamento rappresenti un contrappeso all’atto di recesso del datore di lavoro, la verità sembra essere quella di avere voluto riconoscere agli imprenditori la più ampia facoltà di sciogliersi da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Anche la struttura della norma che disciplina il cosiddetto licenziamento disciplinare sembra deporre nello stesso senso, atteso che le non comuni difficoltà che potrebbe incontrare il lavoratore nel dimostrare l’insussistenza del fatto contestatogli dal datore fanno pensare, ancora una volta, al più ampio riconoscimento in capo al datore del potere di recedere unilateralmente senza necessità di documentare alcuna plausibile giustificazione.
Nulla di male in tutto ciò.
Personalmente credo che lo Stato non possa impedire ad alcuno di sciogliersi da un contratto a tempo indeterminato, massimamente a un imprenditore al quale deve essere riconosciuto il sacrosanto diritto di scegliersi i collaboratori che preferisce e di rischiare in prima persona sulle scelte che compie. L’imprenditore è proprietario della azienda che ha messo in piedi, se ritiene di licenziare personale che in realtà è valido e contribuisce ad accrescere il fatturato e la posizione della sua impresa, ne subirà le conseguenze, lui e lui soltanto. Non prendo, naturalmente nemmeno in considerazione, la vulgata della responsabilità sociale dell’impresa che, come riteneva Einaudi, è unicamente quella di fare profitti. Né mi pongo il problema dal punto di vista del lavoratore perché riconoscergli il diritto di vincolare la controparte contrattuale indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo significa sconfessare il più elementare principio di libertà e deresponsabilizzare il lavoratore stesso.
Il licenziamento individuale ad nutum nel settore privato è, per concludere, una scelta legittima che discende dalla inviolabilità del diritto di proprietà e che rappresenta una diretta conseguenza della natura medesima di un contratto a tempo indeterminato.
All’interno della Pubblica amministrazione la prospettiva credo muti radicalmente. La Pubblica amministrazione è, appunto, pubblica; non esiste un unico soggetto privato in capo al quale ricadono le conseguenze di eventuali scelte assunte senza alcuna oggettiva motivazione e rivelatesi, alla fine, nocive per la medesima amministrazione. Anzi, un soggetto direttamente interessato a che i bravi, i meritevoli e i diligenti restino a lavorare all’interno della pubblica amministrazione esiste ed è la collettività dei contribuenti e dei cittadini tutti.
La scelta di licenziare nella pubblica amministrazione non può essere, allora, il corollario del riconoscimento della libertà del datore di lavoro di gestire come meglio ritiene la propria azienda, ma deve essere la conclusione (certamente necessaria) di un accertamento al temine del quale l’interesse pubblico al buon andamento dell’ente pubblico risulti in radicale contrasto con la permanenza in servizio del dipendente. Il pubblico dipendente, tra l’altro, comincia a lavorare, nella maggior parte dei casi, dopo aver vinto un regolare concorso atto a dimostrare la sua idoneità, quantomeno iniziale, a svolgere le mansioni cui sarà adibito. Il recesso dal contratto pubblico, allora, potrà trovare giustificazione esclusivamente o nella rivalutazione delle capacità del lavoratore, non più idoneo allo svolgimento delle mansioni affidategli, o nell’irrogazione di una sanzione disciplinare conseguente ad una violazione grave dei doveri del lavoratore, o, in ultimo, nella ridefinizione della fabbisogno complessivo della forza lavoro. A ciò si aggiunga che dato che in nessun altro Paese come in Italia le assunzioni nel pubblico impiego sono state oggetto di clientelismo politico è necessario sottrarre anche il più piccolo margine di discrezionalità a dirigenti, comitati o organi politici eventualmente competenti a decidere sulla sorte del rapporto di lavoro.
Meglio ribadirlo: non è questione di avere a cuore né la sorte personale dei lavoratori privati, né quella dei dipendenti pubblici. Il punto è che nell’azienda privata esiste un proprietario al quale deve essere riconosciuta libertà e responsabilità, mentre nella pubblica amministrazione esiste un interesse, appunto, pubblico a che l’amministrazione eroghi servizi efficienti, non disperda le risorse dei contribuenti, abbia come dipendenti e collaboratori i più bravi e i più meritevoli, non diventi strumento di potere di ras e capibastone. Il licenziamento nel settore pubblico, dunque, può giustificarsi esclusivamente dopo un procedimento trasparente ed imparziale che riveli fatti oggettivi contrastanti con l’interesse pubblico. E’ accettabile che una disciplina giuridica preveda l’allontanamento di un pubblico dipendente dall’esercizio di pubbliche funzioni anche dopo che un giudice abbia, ad esempio, accertato che nessun giustificato motivo o nessuna giusta causa legittimano il suo licenziamento?