No alla sospensione della patente

Se ubriaco in sella a una bici

La persona ubriaca che si mette alla guida di una bicicletta non rischia la sospensione della patente. A stabilirlo, rende noto l'Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), è la sentenza 19413 del 6 maggio scorso emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici di terzo grado hanno infatti accolto il ricorso di un ciclista al quale era stato sospeso il titolo di guida dopo essere stato sorpreso in sella a una bicicletta in stato di ebbrezza alcolica.

Il ciclista si è appellato ai giudici sostenendo come questo tipo di sanzione possa essere disposto solo quando il reato venga commesso ponendosi alla guida di un veicolo che richiede una patente, una condizione - questa - che non riguarda le biciclette. Il provvedimento di sospensione della patente - si legge in una nota dell'Asaps - trova applicazione, per effetto dell'articolo 219 bis del Codice della Strada, introdotto con la legge 15 luglio 2009, anche nel caso in cui l'illecito è stato commesso dal conducente di un ciclomotore: ovviamente, in questo caso, la sospensione attiene al certificato di idoneità alla guida.

Ma lo stesso discorso non vale per il conducente di una bicicletta: secondo la normativa, infatti, la sospensione della patente può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di una patente di guida e si trovi - ubriaco - al volante di un mezzo che richieda tale titolo. Italia Oggi, 15/5

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