Diecimila norme dentro una bottiglia di acqua minerale

Le aziende del settore annegano nella burocrazia non solo leggi italiane ma anche europee e regionali

14/08/2015 La Stampa GIUSEPPE SALVAGGIULO

Negli ultimi giorni, a centinaia in tutta Italia, si susseguono le ordinanze comunali sull’acqua. Da Bergamo a Santa Teresa a Riva, in provincia di Messina, i sindaci ne vietano l’utilizzo per «innaffiare orti, lavare auto e riempire piscine» e limitano «i consumi domestici ai soli usi potabili ed igienici», con multe per i trasgressori fino a 500 euro. Con i piccoli gesti quotidiani che la circondano - si riempie, si stappa, si beve, si richiude, si conserva - una bottiglia d’acqua può sembrare una cosa semplice. Invece è un esempio tra i più clamorosi dell’inflazione normativa da cui siamo sommersi. Le ordinanze si aggiungono a un vasto elenco di centinaia di direttive europee, leggi statali e regionali, decreti legislativi e ministeriali. In tutto circa diecimila norme che occupano duecento pagine e cinquanta metri di lunghezza.

Le classificazioni 

Tanto per cominciare, c’è acqua e acqua. Quella potabile viene regolata in generale dall’Unione Europea con una direttiva del 1998 e dallo Stato con un decreto legislativo del 2001 che contiene la definizione base di «acque destinate al consumo umano». Sulla tutela ambientale c’è il decreto legislativo 152 del 2006. Poi c’è una dettagliata disciplina a livello comunale. Per la commercializzazione, le leggi distinguono l’acqua minerale naturale da quella di sorgente. Per le acque gassate va tenuto conto del regolamento 230 del 2004 che modifica il decreto 719 del 1958», ma solo per quanto riguarda «la procedura di comunicazione di ingredienti alimentari non previsti dall’articolo 2 del decreto 719». Restano la circolare ministeriale 1 del 2006 e le regole comunali.

Il tappo 

Fin dal momento in cui svitiamo un tappo, applichiamo decine di leggi. Punto di riferimento è la Direttiva europea 54 del 2009 sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, recepita dal decreto legislativo 176 del 2011. Attenti, però: il tappo legislativamente non si chiama così. La legge prescrive che ogni bottiglia «deve essere munita di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita».

La bottiglia 

Bisogna essere precisi. Normalmente in PET (polietilene tereftalato) o in RPET (Polietilentereftalato riciclato), la bottiglia deve tener conto delle regole previste dal decreto ministeriale del 1973 che fornisce la «disciplina igienica», così come integrato da un successivo decreto ministeriale del 2010 che si esprime «limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato», a sua volta modificato da un altro decreto ministeriale del 2013. E comunque bisogna tener conto della normativa europea. In particolare del regolamento 1935 del 2004 che abroga le direttive 590 del 1980 e 109 del 1989. Per altro verso, il decreto legislativo 105 del 1992 prevedeva che la bottiglia non potesse «eccedere la capacità di due litri». Ma tale limite è stato abrogato. Come se non bastasse, ci sono le leggi regionali. La Sicilia ha emanato un decreto per cui «i contenitori non devono superare la capacità massima di litri 20».

L’etichetta 

L’articolo 12 del decreto legislativo 176 del 2011 è un’enciclopedia, con tanto di commi, lettere, numeri, per un totale di 903 parole. Prevede la dizione «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con cinque menzioni che variano da «totalmente degassata» a «naturalmente gassata» o «effervescente naturale». E poi decine di «indicazioni obbligatorie», «indicazioni facoltative» e «ulteriori indicazioni facoltative», oltre a un elenco di divieti.

Immissione in commercio 

In Italia abbiamo oltre 500 etichette. L’immissione in commercio di un’acqua di sorgente è subordinata ad autorizzazione regionale. Ogni acqua ha il suo decreto ministeriale. Alle condizioni previste dal decreto 176 del 2011 si adeguano dettagliate delibere regionali. Per esempio quella friulana del 2015 richiama in premessa cinque regolamenti europei, due decreti del presidente della Repubblica, due decreti ministeriali, un decreto legislativo. E si aggancia a ben 22 atti normativi di riferimento.

Controlli 

La vigilanza, esercitata da organi regionali, è assoggettata al decreto legislativo 194 del 2008 e a un decreto ministeriale sui limiti di accettabilità di un’acqua minerale. Una circolare ministeriale del 1993 stabilisce che «le analisi per il rinnovo delle etichette vengono effettuate ogni anni».

Il trasporto 

Ogni anno in Italia circolano 6 miliardi di bottiglie da 1,5 litri su centinaia di migliaia di camion. Il trasporto è regolato dalla legge 283 del 1962 e dal decreto 327 del 1980 che impone particolari autorizzazioni sanitarie. Vietato il trasporto dell’acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale, come prevede il decreto legislativo 176 del 2011.

Sanzioni 

Previste dal decreto 176 del 2011 e regolate dalla legge 689 del 1981, sono irrogate dalle Regioni. Arrivano a 110.000 euro per «chiunque privo di autorizzazione imbottigli, importi o metta in vendita acqua minerale»; fino a 90.000 per «chiunque contravviene agli obblighi previsti per l’etichettatura» e per divieti su potabilizzazione e aggiunta di sostanze battericide. 

Lo smaltimento 

E qui si apre un territorio sconfinato, basato sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti, contenuta nel decreto legislativo 152 del 2006. Ma prima bisogna considerare le molteplici direttive europee: 156 e 689 del 1991 sui rifiuti pericolosi, 62 del 1994 sugli imballaggi. Tutte recepite in Italia dal decreto legislativo 22 del 1997, a cui sono seguite migliaia di leggi regionali, regolamenti, ordinanze. 

Chi non avesse tempo di studiarle tutte, può affidarsi al buon senso del sito internet dei carabinieri: «Dopo il consumo, schiacciate longitudinalmente la bottiglia e riavvitate il tappo. In questo modo si agevola il recupero e il riciclo per la raccolta differenziata».

Categoria Ambiente

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