Lede il diritto all’immediatezza del processo. Processi penali impazziti: l’assurdo turn over dei giudici
- Dettagli
- Categoria: Giustizia
il giudice che emette la sentenza deve essere il medesimo che ha partecipato all’intero dibattimento, ha ascoltato i testimoni, i consulenti, i periti, ed ha acquisito (o non acquisito) documenti ed altre prove. Se il giudice cambia, occorre ripetere l’istruttoria (“a pena di nullità assoluta” proclama severamente la norma).
Gian Domenico Caiazza 23.10.2022 ilriformista.it lett4’
Processi penali impazziti: l’assurdo turn over dei giudici
Abbiamo più volte ricordato quanto sia fondamentale una regola del processo penale che si chiama “immediatezza della deliberazione”: il giudice che emette la sentenza deve essere il medesimo che ha partecipato all’intero dibattimento, ha ascoltato i testimoni, i consulenti, i periti, ed ha acquisito (o non acquisito) documenti ed altre prove. Se il giudice cambia, occorre ripetere l’istruttoria (“a pena di nullità assoluta” proclama severamente la norma).
Abbiamo anche detto che questo elementare principio di civiltà, sancito senza equivoci dall’art. 525 del nostro codice di rito, è stato letteralmente sovvertito dalla interpretazione giurisprudenziale, con un significativo contributo, purtroppo, della stessa Corte Costituzionale. Di fatto, ora la situazione è l’opposto di quanto previsto dalla norma, formalmente ancora vigente: se cambia il giudice, pazienza. Il giudice nuovo si legga i verbali (se ne ha voglia), si faccia un’idea di quello che è successo, e pronunci la sentenza. La cosa più scandalosa – anche in questo ci ripetiamo, ma ne vale la pena, così comprenderete meglio il fatto che mi appresto a raccontarvi – è la logica che ha ispirato questo sovvertimento interpretativo.
Chi pretende di ripetere il processo per non essere giudicato da un giudice diverso da quello che ha raccolto la prova attenta alla ragionevole durata del processo, e mena il can per l’aia, secondo inveterato costume degli avvocati difensori. Invece, tutti zitti sulle ragioni per le quali il giudice cambia, che evidentemente sono considerate convenzionalmente nobilissime e comunque insindacabili. Peccato che, nel 90% dei casi, sono ragioni di carriera: voglio cambiare sezione, o funzione, o sede, e quindi arrangiatevi. Da quando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito questi principi, e queste priorità valoriali, in tutti i Tribunali italiani si è scatenata – complici ovviamente anche le croniche carenze di organico – una sarabanda che definire indecorosa è il minimo che si possa dire. Inizi i processi con un giudice (o tre, se il giudizio è collegiale) e da quel momento assisti inerme a un continuo modificarsi del giudicante.
Recentemente a Roma un nutrito gruppo di valorosi Colleghi ha denunciato un caso che ha davvero dell’incredibile. Si tratta di un processo a carico di numerosi imputati di gravi fatti di estorsione ed interposizione fittizia, aggravate dal metodo mafioso. Ebbene, in un processo di questa complessità, che prevede in caso di condanna pene davvero molto gravi, è accaduto in pratica che in nessuna udienza il collegio fosse il medesimo dell’udienza precedente. Ad ogni udienza almeno un giudice, ma a volte anche due, erano nuovi. Facciamo qualche esempio, in modo che la denunzia del fatto non scolori in una eccessiva genericità.
Il Collegio che ammette le prove è subito diverso da quello che inizia a raccoglierle. E sia. Ma si veda l’esame delle persone offese: due udienze, alla seconda cambia un giudice. Esame – ovviamente cruciale – della Polizia Giudiziaria che ha svolto le indagini, e degli altri testi dell’accusa: cinque udienze. Dopo la prima udienza, a quella successiva ne cambiano due; alla terza altri due; alla quarta altri due, alla quinta uno. Udienze per esame testi della difesa: quattro, ad ognuna è cambiato uno dei tre giudici. Ma l’acme si raggiunge nella fase della discussione. La requisitoria del Pubblico Ministero avviene in presenza di due giudici nuovi su tre (e parliamo di due nuovi giudici che non avevano mai partecipato nemmeno ad una delle udienze precedenti).
Alla udienza fissata per l’inizio delle arringhe difensive, cambia nuovamente uno dei tre giudici, che però si rende conto di versare in una condizione di incompatibilità; quindi l’udienza viene sospesa, e si va alla ricerca di un qualsivoglia altro giudice che possa comporre il collegio. Quando infine si è trovato il malcapitato (che non sa nulla di nulla del processo, ovviamente, e non ha nemmeno sentito la requisitoria del pm), i difensori sollevano tutte le eccezioni possibili, ma il Tribunale ritiene di superarle senza battere ciglio. La fine della storia la apprenderemo dalle cronache.
Non credo ci sia bisogno di ulteriori commenti. Mettetevi nei panni degli imputati, con onestà intellettuale, e ditemi cosa provereste ad essere giudicati in queste inaudite condizioni. Ecco, quando si parla di regole processuali noi avvocati siamo sempre gli azzeccagarbugli che piantano grane per non fare i processi. Ed usiamo termini di difficile comprensione, quali appunto quelli del diritto alla “immediatezza del processo”. Forse oggi avete capito un po’ meglio di cosa stiamo parlando; e cioè della libertà e dei diritti fondamentali di tutti e di ciascuno di noi. E di come essi siano oggi quotidianamente mortificati ed umiliati, nel generale disinteresse. Si tratta, tuttavia, di non mollare; e noi, statene certi, non molliamo.
Gian Domenico Caiazza
Presidente Unione CamerePenali Italiane