LA RIFORMA CARTABIA IN CDM. Approvata all'unanimità la riforma del Csm. Cosa cambia, punto per punto
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Sistema elettorale, divieto alle porte girevoli tra politica e magistratura. Tutte le novità introdotte sull'organo di autogoverno dalla riforma Cartabia
REDAZIONE 11,2, 2022 ilfoglio.it lett.6’
È il giorno della riforma della giustizia. Ecco come sarà il nuovo Csm di Draghi
La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura è stata approvata nel Consiglio dei ministri che si è riunito questa mattina, come avevamo anticipato qui. Si sono registrate alcune frizioni su alcuni punti della riforma, che però è poi stata votata all'unanimità. Non ha votato il sottosegretario Garofoli "per rispetto istituzionale". Di seguito elenchiamo punto per punto quali saranno le principali novità che andranno a modificare il sistema della giustizia.
Il sistema elettorale del Csm
La ministra Cartabia propone un sistema elettorale misto: si basa su collegi binominali (in ognuno si eleggono due componenti del Csm), più una distribuzione proporzionale di 5 seggi su base nazionale. Cambia la composizione, che passa da 27 a 30 membri. Tre saranno membri di diritto (presidente della Repubblica, primo presidente della Cassazione e procuratore generale di Cassazione); 20 togati (13 magistrati giudicanti; 5 pubblici ministeri; 2 giudici di legittimità) e 10 laici eletti dal Parlamento. Dei 20 togati, 2 sono in rappresentanza dei magistrati di legittimitá, 5 pm, 13 giudicanti.
I togati si eleggono in modo diverso:
Per l'elezione dei due togati di legittimità si prevede un collegio unico binominale nazionale, con sistema maggioritario. Tutti votano, con un solo voto a disposizione. Sono eletti i primi due più votati.
Per i 5 pubblici ministeri, invece la bozza di riforma prevede due collegi territoriali binominali, numericamente omogenei. Ogni collegio elegge i primi due (maggioritario), dunque in totale quattro. Per eleggere il quinto pubblico ministero, si individua il miglior terzo piú votato con calcolo ponderato, cioè in percentuale al bacino elettorale. Il 5 posto è il miglior terzo sui due collegi.
Per la scelta dei 13 giudicanti, una parte viene eletta con sistema maggioritario, una parte con proporzionale. Otto seggi sono attribuiti con sistema maggioritario binominale (due per ogni collegio): il territorio viene diviso in 4 collegi territoriali omogenei. I primi due di ogni collegio vincono. Altri 5 posti sono invece da eleggere su base proporzionale, a livello nazionale. il correttivo proporzionale serve a favorire il pluralismo e favorisce chi corre da solo e non è sostenuto dai gruppi associativi.
Un punto molto importante è quello delle candidature:
Non sono previste le liste.
Il sistema di basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura individuale (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale.
devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno tre del genere meno rappresentato
se non arrivano candidature spontanee si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato;
Per la distribuzione proporzionale di 5 seggi giudicanti i candidati a livelli di collegi binominali si possono collegare in network, (ma non è obbligatorio). Si tratta di una possibilità in più, per favorire il pluralismo: il sistema è volto a dare più possibilità a chi corre da solo, senza link ad altri, o non è sostenuto dai gruppi più forti).
Per distribuire i seggi proporzionali di misura il peso di ciascun network cumulando i voti di tutti i candidati che hanno, ma si sottraggono quelli dei candidati che hanno già vinto nel maggioritario. In questo modo, i gruppi minori che non hanno vinto nel maggioritario (in cui comunque può vincere il candidato che corre da solo e che abbia molto consenso) vengono favoriti nel proporzionale.
Questo sistema introduce degli elementi di imprevedibilità – chi si collega a chi; quanti voti prende ciascun candidato nei vari collegi binominali; quanti voti vengono scorporati – sicché si rende più difficile fare calcoli e quindi prevedere spartizioni, soprattutto per i posti proporzionali.
Il divieto delle "porte girevoli"
Il meccanismo del divieto di porte girevoli serve a impedire che i magistrati entrati in politica di tornare a svolgere funzioni giurisdizionali una volta terminato il mandato. L'ultimo caso molto discusso è, per esempiuo, quello di Catello Maresca. Con la riforma Cartabia sarà proibito esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi sia a livello nazionale sia locale.
Sarà previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa senza assegni per l’assunzione dell’incarico, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa vale ai soli fini pensionistici (e non di anzianità di servizio). Oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato. Con la riforma invece sarà vietato cumulare i due stipendi.
Eleggibilità
Sono previsti dei limiti all’eleggibilità dei magistrati: non saranno eleggibili nel territorio in cui è compreso l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, che si tratti di livello nazionale, regionale o comunale.
Fine mandato
Alla fine del mandato, ci sono tre ipotesi. Poiché i magistrati con cariche elettive o incarichi di governo non possono più tornare a svolgere nessuna funzione giurisdizionale, quelli ordinari vanno fuori ruolo al ministero della Giustizia; i magistrati amministrativi e contabili vengono collocati fuori ruolo presso la presidenza dell Consiglio e l’avvocatura dello stato. Si possono assumere incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni o in funzioni non giurisdizionali al Consigio di Stato, Corte dei Conti e Ufficio del massimario in Cassazione.
Candidati non eletti
I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni, non possono svolgere funzioni giurisdizionali. La destinazione sarà individuata dai rispettivi organi di autogoverno.
Magistrati con incarichi apicali
La stessa disciplina – divieto di svolgere funzioni giurisdizionali per tre anni – si applica ai capi di gabinetto, ai segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento.
Funzionamento del Csm
Le commissioni resteranno in carica due anni (su 4 di mandato) e poi verranno riformate.
Composizione delle commissioni: conferma dell’attribuzione al presidente della Repubblica, quale presidente del Csm, su proposta del comitato di presidenza, della formazione delle commissioni previste dalla legge.
Sezione disciplinare: introduzione dell’incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V – quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità
Segreteria e ufficio studi: apertura alla composizione di segreteria e ufficio studi di componenti esterni (avvocati, professori universitari, dirigenti amministrativi) previo superamento di un concorso. Al momento, sono composti solo da magistrati.
Assegnazione incarichi direttivi:
Introduzione di regole procedimentali: (art.2 comma 1 )
-pubblicità degli atti (sul sito intranet del Csm, nel rispetto dei dati sensibili) e richiamo ai principi della legge 241/90, trasparenza etc.;
-definizione dei procedimenti, per l’assegnazione degli incarichi direttivi, in base all’ordine temporale di vacanza, salvo deroghe per gravi e giustificati motivi e ad eccezione dei posti di primo presidente e procuratore generale della Cassazione, di carattere prioritario. Scopo: impedire “le nomine a pacchetto”
-selezione di una rosa di candidati sulla base dei Curricula seguita da una audizione obbligatoria dei candidati selezionati;
-diritto di voto per avvocatura nei consigli giudiziari sulla base di una delibera del consiglio dell’ordine
- obbligo di partecipazione a specifici corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, della durata minima di tre settimane anche non consecutive, quale requisito per l’ammissione alla procedura funzionale all’acquisizione di competente organizzative;
- Individuazione di un contenuto minimo di criteri di valutazione, per verificare tra l’altro anche le capacità organizzative. Anzianità criterio residuale. Valorizzazione delle pari opportunità a parità di merito.
Valutazioni di professionalità
-coinvolgimento nelle discussioni di avvocati e professori nei Consigli giudiziari; voto unitario degli avvocati, in caso di segnalazione da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati ex art.11/comma 4/lettera f dlgs 160/2006;
- valorizzazione della “tenuta dei provvedimenti giuridisdizionali” attraverso l’acquisizione a campione della documentazione necessaria per accertare l’esito dei procedimenti nelle successive fasi di giudizio
- articolazione del giudizio positivo relativo alla capacità di organizzazione del lavoro: discreto, buono o ottimo; non solo positivo o negativo
- previsione della rilevanza, ai fini della successiva valutazione di professionalità, di condotte di natura disciplinare accertate in via definitiva.
Collocamento fuori ruolo
Riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200): è un principio di delega, si stabilirà poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo.
(delega alla) tipizzazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari, per i quali è previsto il collocamento fuori ruolo e di quelli per cui è prevista l’aspettativa (si dovranno determinare con chiarezza quali sono gli incarichi per cui è previsto il fuori ruolo e quali quelli per cui è prevista l’aspettativa)
- fuori ruolo non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali.
- no fuori ruolo se c’è scopertura nell’ufficio di appartenenza
- deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l’altro
- limite massimo 10 anni (
Accesso in magistratura
- accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea (decade l’obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione);
-valorizzazione tirocini formativi e ufficio per il processo;
-attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura dell’organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell’ufficio per il processo PNRR;
-previsione di tre elaborati scritti e di riduzione delle materie orali.