Ricette, stop al solo farmaco di marca.
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Porta chiusa alla ricetta che indichi solo il nome di uno specifico medicinale.
E possibilità che i pazienti sborsino di tasca proprio la differenza tra farmaco coperto dal Servizio sanitario nazionale e farmaco di marca. Questi alcuni dei chiarimenti forniti ieri sul proprio sito Internet dal ministero della salute dopo la segnalazione che, anche presso gli operatori sanitari, permangono margini di incertezza sull’esatto ambito di applicazione delle nuove disposizioni sulla prescrizione dei farmaci contenute nel comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
Ricordiamo che in basa alla legge, qualora il paziente si curato per la prima volta per una patologia cronica o sia curato per un nuovo episodio di patologia non cronica mediante l’impiego di un determinato principio attivo, ed esistano sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto dal medico per il trattamento, il medico stesso deve prescrivere il medicinale mediante l’indicazione del suo principio attivo. Ha però la facoltà di indicare il nome di uno specifico medicinale a base di quel principio attivo, insomma un farmaco di marca. In questi casi, la ricetta risponde alle previsioni di legge se indica il solo principio attivo, ovvero il principio attivo più il nome di un medicinale a base di tale principio attivo. Non è invece conforme se indica soltanto il nome di uno specifico medicinale.
Il ministero precisa che il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale (che egli dovrà comunque scrivere in ricetta in aggiunta al principio attivo e mai da solo), quando lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente. In tale ipotesi, però, la clausola di non sostituibilità deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione. Tale motivazione non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente (che magari preferisce la tale pillola perché ormai abituato a riconoscerne il colore etc.) né riferirsi a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, “ma dovrà”, si legge nel documento, “sia pur succintamente, indicare le specifiche e documentate ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente (ad esempio, accertata intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base dello stesso principio attivo)”.
L’assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, rende la ricetta non conforme a legge. Nei casi infine in cui si debba continuare una terapia già in atto per il trattamento di una patologia cronica o non cronica, il medico potrà prescrivere uno specifico medicinale. Egli potrà anche limitarsi a indicare il solo principio attivo, quando ritenga che questa modalità sia idonea al raggiungimento dello scopo terapeutico che intende perseguire. Ma anche apporre la clausola di non sostituibilità, senza necessità di motivarla.
Passando agli adempimenti dei farmacisti, la nota del dicastero guidato da Renato Balduzzi individua tre casi. Se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo il farmacista, dopo aver informato il cliente, dovrà consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso, tenendo conto dell’eventuale preferenza del paziente solo tra medicinali aventi lo stesso prezzo. Se il paziente richiede espressamente un medicinale a prezzo più alto, il farmacista dovrà chiedegli di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Se nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso (o uno dei medicinali aventi il prezzo più basso), fatta salva l’eventuale espressa richiesta del paziente di ricevere comunque il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo.Se infine nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta l’indicazione della non sostituibilità del medicinale il farmacista dovrà chiedere al paziente, informandolo delle ragioni della richiesta, di corrispondere la somma pari alla differenza fra l’eventuale prezzo più alto del medicinale prescritto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
25.9.2012