Patto di stabilità, sanzioni lunghe per i mini comuni
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I comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti che, dal 2013, saranno
chiamati ad osservare le regole del Patto di stabilità interno per effetto della manovra bis del 2011 (il Dl n.138/2011), qualora inadempienti, potranno essere penalizzati con le sanzioni previste dal DL n.112/2008 soltanto a decorrere dall’anno 2014, in quanto la natura sanzionatoria sopra richiamata restringe l’ambito soggettivo ai soli enti già chiamati al rispetto degli obiettivi imposti dal Patto. In tema di personale, però, per i mini enti resta comunque fissato il limite assunzionale nella misura del quaranta per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, in quanto, da un lato, nessuna norma derogatoria è oggi prevista per tali enti e poi perché gli stessi possono sempre riorganizzare le risorse umane disponibili facendo leva sulle previste forme di associazionismo comunale. Sono queste le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nel testo della recente deliberazione n.6/2012, con cui è stata fatta chiarezza su alcuni aspetti di interesse per i piccoli comuni alla luce del loro prossimo ingresso tra gli enti cui si applicheranno le severe regole del Patto di Stabilità interno.
I fatti. Il sindaco di Arsié (BL), comune con 2.600 abitanti chiedeva l’intervento della Corte veneta per sapere se, prospettandosi la cessazione di un’unita di personale nel corso di quest’anno, poteva avviare o meno le procedure di reclutamento di un’altra unità da assumere, con effetto 2013, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 16, comma 31 del DL n.138/2011, le disposizioni del Patto di stabilità interno avranno effetto nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e che, con l’assunzione di detta unità, il predetto comune sforerà i vincoli del Patto (con le conseguenti sanzioni previste dal citato Dl n.112/2008). La Corte veneta ha così rimesso l’istanza alla Sezione Autonomie affinché la stessa si pronunci con un orientamento di carattere generale, stante la massima rilevanza della questione nata dalla scelta del legislatore di estendere il Patto di stabilità “ad un considerevole numero di enti” e per le implicazioni pratiche cui saranno tenuti i mini-enti, rilevando a tal fine che il rispetto del rigido contenimento della spesa pubblica potrebbe sollevare problemi in ordine alla decorrenza delle disposizioni limitative.
La soluzione. Per la sezione Autonomie, il limite imposto dall’articolo 76, comma 4 del Dl n.112/2008 agli enti locali inadempienti, ovvero il divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni di personale, è ricollegabile all’inosservanza dei vincoli imposti dal Patto. Quindi, la sua operatività si indirizza ai soli enti che già lo devono osservare. In pratica, se il mancato rispetto del Patto “nell’esercizio precedente” costituisce il presupposto per l’irrogazione della sanzione, allora il divieto sopra evidenziato non può essere applicato agli enti che, per la prima volta, ne sono soggetti. Ovvero, dal 2013, i comuni da 1.000 a 5.000 abitanti. Ne consegue che tali enti, eventualmente, incorreranno nel regime sanzionatorio soltanto a decorrere dal 2014 senza che possa ipotizzarsi un’applicazione retroattiva della predetta sanzione, poiché ciò violerebbe i principi di ragionevolezza, di certezza del diritto e di leale collaborazione.
Ma i mini enti, prosegue il documento delle Autonomie, devono però rispettare il vincolo assunzionale nella misura del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell’esercizio finanziario precedente (art.76, comma 7 del Dl n.112/2008). In primo luogo, perché l’estensione del Patto a tutti i comuni con più di 1.000 abitanti “non presenta particolari incompatibilità” o ragioni particolari che portino a sottrarre alcuni di essi all’applicazione uniforme delle misure di contenimento della spesa pubblica in un particolare momento di crisi finanziaria. Se in tale prospettiva, i piccoli enti temono di non poter garantire i servizi essenziali, la Sezione Autonomie ricorda loro che possono sempre far leva sulle forme di associazionismo comunale, quale modulo organizzativo più flessibile, economico ed efficiente. Senza dimenticare che il legislatore ha dato ai piccoli enti un “congruo” lasso arco temporale (dall’agosto 2011 al dicembre 2012), durante il quale gli stessi potranno provvedere a rivedere le procedure di reclutamento e i livelli complessivi di spesa, così da poterli rendere “compatibili” con gli obiettivi di saldo finanziario che, dal prossimo anno, saranno tenuti ad osservare. ItaliaOggi 30.5.2012